Anche il mese di aprile è pieno di scadenze fiscali.
Si parte il 2 aprile con l’imposta registro per i contratti di locazione: i titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo.
Si passa poi al 10 aprile quando gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono stati realizzati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono inviare la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2022 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Il 15 aprile i soggetti Iva devono provvedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese solare precedente.
Il 16 aprile chi esercita attività di intrattenimento deve versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di marzo.
I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della seconda rata dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse corrispettivo.
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di marzo relativi a contratti di locazione breve.
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate, nel mese di marzo, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
I sostituti d’imposta devono anche versare le ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Il 22 aprile gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono stati realizzati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono inviare la comunicazione analitica di tali operazioni. Si tratta, in particolare, della comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate nel 2022 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.