Ne dà notizia FiscoOggi il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate che spiega: “Un aspetto che riguarda non solo i modelli trasmessi lo scorso anno, ma anche quelli inviati a partire dal 2021. Lo si fa con un integrativo”
Manca ormai poco all’avvio della nuova “stagione delle dichiarazioni”, il periodo in cui contribuenti e intermediari saranno chiamati a predisporre e trasmettere i modelli 730 o Redditi per dichiarare i redditi percepiti nel 2025.
A richiamare l’attenzione sul tema è FiscoOggi, il quotidiano online dell’Agenzia delle Entrate, che ricorda come sia ancora possibile rimediare a eventuali errori o omissioni contenuti nelle dichiarazioni già presentate negli anni precedenti. Un aspetto che riguarda non solo i modelli trasmessi lo scorso anno, ma anche quelli inviati a partire dal 2021. La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998, che regola l’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi.
Dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2024
Per correggere una dichiarazione già presentata, l’unica procedura possibile è la presentazione di un modello “Redditi integrativo”. I termini utili sia per l’annullamento di un modello 730 o Redditi Pf già inviato sia per la presentazione della dichiarazione correttiva (che doveva essere trasmessa entro il 31 ottobre 2025) risultano infatti ormai scaduti.
L’integrazione richiede la compilazione di una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, utilizzando il modello approvato per l’anno d’imposta a cui la dichiarazione si riferisce. In questo nuovo invio dovranno essere indicati i redditi e gli oneri, deducibili o detraibili, che non erano stati dichiarati — in tutto o in parte — nella dichiarazione originaria.
Chi ha trasmesso la dichiarazione tramite l’applicativo web dell’Agenzia delle Entrate può utilizzare lo stesso servizio anche per correggere le dichiarazioni precompilate degli ultimi cinque anni, dal 2021 al 2025, relative ai periodi d’imposta 2020-2024. In alternativa, è sempre possibile rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato.
Un contribuente che abbia correttamente presentato il 730/2025 (o il Redditi Pf 2025) potrà quindi procedere all’integrazione inviando un nuovo modello Redditi Persone Fisiche 2025. Va ricordato che la presentazione dell’integrativa è ammessa solo se la dichiarazione originaria è stata validamente trasmessa: sono considerate tali anche le dichiarazioni tardive, cioè presentate entro novanta giorni dalla scadenza, pur restando soggette alle relative sanzioni.
Scadenze per la presentazione della dichiarazione integrativa
Indipendentemente dal fatto che dall’integrativa emerga un maggior credito o un minor debito, oppure un minor credito o un maggior debito, il modello deve essere presentato entro uno dei seguenti termini:
- 2 novembre 2026, data prevista per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
- 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria: per il periodo d’imposta 2024, il termine è quindi fissato al 31 dicembre 2030.
Questa uniformità temporale è stata introdotta dal decreto legge n. 193/2016, che ha equiparato i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore” e “a sfavore” del contribuente, allineandoli al termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento.
La distinzione tra le due scadenze resta tuttavia rilevante perché incide sia sulle modalità di utilizzo dell’eventuale credito, sia sul livello di riduzione delle sanzioni applicabili in caso di errori o omissioni sanati.
Integrativa “a favore” del contribuente e utilizzo del credito
Quando l’integrazione determina un maggior credito o un minor debito, la differenza risultante può essere indicata come credito da portare in diminuzione nell’anno successivo oppure richiesta a rimborso.
Se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il 2 novembre 2026, e comunque prima dell’invio del modello 730/2026 o Redditi/2026, il credito non richiesto a rimborso potrà essere utilizzato in compensazione già all’interno di tali dichiarazioni.
Se invece l’integrativa “a favore” viene trasmessa oltre il 2 novembre 2026, il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa e dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa a quell’anno.
A titolo di esempio, un contribuente che presenti nel 2028 un’integrativa riferita al Redditi 2025 potrà indicare il credito nel modello che trasmetterà nel 2029 e utilizzarlo in compensazione esclusivamente per debiti maturati da quell’anno in poi.
Integrativa “a sfavore” del contribuente e ravvedimento operoso
Quando la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito rispetto alla dichiarazione originaria, alla presentazione dell’integrativa devono accompagnarsi anche:
- il versamento delle imposte non pagate;
- il pagamento degli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera;
- il pagamento delle sanzioni.
Per queste ultime è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Le recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 87/2024, applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mirano a incentivare maggiormente l’adempimento spontaneo. Informazioni di dettaglio sulle modalità di regolarizzazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.