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Visto di conformità: ora necessario per tutti i bonus edilizi

Per il Superbonus 110{8ce78c63170334bb5b7af69df9e0125d46c6b4097861e4e6faaa9bdbc92e9c28} il visto di conformità è necessario anche in caso di utilizzo diretto della detrazione

A seguito delle novità introdotte dal D.L. n.157/2021 (c.d. D.L. “Anti-frodi”) in tema di “cessione o sconto dei bonus edilizi” l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 312528/2021 con il quale recepisce le nuove disposizioni.

In particolare, è previsto che:

  • sia esteso a tutti i c.d. “bonus edilizi” (e quindi non più soltanto al superbonus 110{8ce78c63170334bb5b7af69df9e0125d46c6b4097861e4e6faaa9bdbc92e9c28}), l’obbligo di apposizione del visto di conformità relativamente alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che diano diritto al benefico fiscale, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dello stesso (ex art.1, c.1, lett. b), del D.L. n. 157/2021);
  • con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110{8ce78c63170334bb5b7af69df9e0125d46c6b4097861e4e6faaa9bdbc92e9c28}, il visto di conformità divenga necessario, non soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi; tale obbligo rimane escluso solo nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite sostituto d’imposta che presti assistenza fiscale;
  • in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sia necessaria l’asseverazione della congruità dei prezzi da parte del tecnico abilitato anche ai bonus edilizi diversi dal 110{8ce78c63170334bb5b7af69df9e0125d46c6b4097861e4e6faaa9bdbc92e9c28}.

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