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I Servizi del Caf sono completi e coprono tutte le esigenze di consulenza in materia di fisco.

Famiglia e maternità

Il sostegno alla famiglia è da sempre al centro dell’impegno delle politiche sociali.

Molte le misure introdotte negli anni per sostenere la genitorialità e i minori tra le quali si ricordano, l’assegno di maternità e l’assegno al nucleo con 3 figli minori.

Il CAF Confesercenti è al tuo fianco nel fornire informazioni utili e indicazioni per districarsi nella compilazione e nella presentazione delle domande.

Assegno di maternità concesso dai comuni

È una misura concessa dai comuni e pagata direttamente dall’INPS, che spetta alle donne, per ogni figlio nato, che non beneficiano di altri trattamenti economici (a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che ne beneficiano per un importo minore rispetto a quello dell’assegno.

Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali), regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

La richiedente deve essere cittadina italiana o comunitaria; oppure essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all’art.9 del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3); nonché essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea” o essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30); ovvero essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).

Tra i requisiti richiesti è necessario che il nucleo familiare di appartenenza della madre possieda redditi e patrimoni espressi con valore ISEE, non superiore a quello previsto dalle soglie annualmente stabilite dalla normativa.

L’assegno di maternità viene erogato per cinque mensilità e l’importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Assegno unico familiare per i figli a carico

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a decorrere dal 1° marzo 2022 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico. Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Per presentare la domanda è necessario dotarsi di Dsu, altrimenti si beneficia dell’importo minimo. Il Caf Confesercenti è a tua completa disposizione per la compilazione della dichiarazione.

 

Dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

 

Indicazioni necessarie per la presentazione della domanda  

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;

2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

 

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;

per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo 

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio

2022, sono abrogati:

il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge

11 dicembre 2016, n. 232);

le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349

dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

 

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,

(articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento

all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;

cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui

all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti

gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1955, n. 797;

sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che

dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i

figli di età superiore a 21 anni.

 

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.